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sfondo

La Banca Popolare del Mediterraneo riserva particolare attenzione e cura alla gestione dei reclami, sia per preservare un rapporto corretto e trasparente con i clienti, sia per risolvere in fase preliminare situazioni di potenziale insoddisfazione della Clientela. Un effettivo e positivo dialogo tra l’Istituto ed il cliente consente il chiarimento delle rispettive posizioni favorendo il mantenimento di una proficua relazione nell’ottica di perfezionare, nel continuo, la qualità dei servizi e dei prodotti offerti.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

  • per lettera raccomandata a/r, indirizzato a: “ufficio reclami” di Banca Popolare del MediterraneoVia Agostino Depretis 51 80133 Napoli;

 

  • per via telematica email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

  • allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, compilando l’apposito modulo (Facsimile Reclamo) contro rilascio di ricevuta. Il Responsabile dello sportello provvede all’immediato inoltro all’Ufficio Reclami

 

Nei primi due casi riceverà conferma di avvenuta ricezione del reclamo a mezzo email.

 

La Banca deve rispondere:

  • entro 15 giornate lavorative ai reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento, estendibili fino a 35 giornate lavorative in situazioni eccezionali e previa comunicazione interlocutoria al cliente in merito alle ragioni del ritardo, nonché del termine entro cui questi riceverà la risposta definitiva;
  • entro 45 giorni ai reclami in tema di distribuzione assicurativa (con esclusione di quelli relativi ai prodotti di investimento assicurativi);
  • entro 60 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari;
  • entro 60 giorni ai reclami aventi per oggetto i servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio (inclusi quelli relativi ai prodotti di investimento assicurativi).

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice:

  • in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):
    1. se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 1.1.2007. A partire dal 1° ottobre 2022 non potranno essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
    2. nel limite di 200.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro;
    3. senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia. Resta ferma la possibilità per il cliente e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria;
  • in caso di controversie inerenti a servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio, può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). All’ACF possono essere sottoposte le controversie fra investitori retail e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori e relative ai servizi di investimento e alla gestione collettiva del risparmio. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la controversia rientra nella competenza dell’ACF a condizione che l’importo non sia superiore a euro 500.000. Il diritto di ricorrere all’Arbitro può essere esercitato solo dal cliente al dettaglio entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario, e non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Maggiori informazioni sulla competenza, sui presupposti e sulla modalità di ricorso all’ACF, ivi compreso il relativo regolamento, sono disponibili sul sito acf.consob.it.
  • per tematiche inerenti a prodotti assicurativi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (fax 06 42133745 o 06 42133353, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), oppure attivando altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa vigente secondo le modalità descritte nella documentazione contrattuale relativa al prodotto assicurativo, o nel sito internet dell'impresa di assicurazione che ha emesso il contratto assicurativo. Restano escluse dalla competenza dell’Ivass le controversie in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all’articolo 1, lettera w-bis), del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali vale invece la competenza della Consob e pertanto si applica la disciplina in materia di servizi e attività di investimento di cui sopra.
  • ad un organismo di mediazione quale il Conciliatore Bancario Finanziario (per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie) attivabile senza necessità di un preventivo reclamo presso la Banca. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Anche dopo la sottoscrizione del contratto, resta la possibilità di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nell’apposito registro del Ministero della Giustizia, disponibile sul sito www.giustizia.it.

Di seguito vengono messi a disposizione della clientela i seguenti documenti:

  • L’ABF in parole semplici
  • Guida al ricorso ABF
  • Modulo di Ricorso
  • Istruzioni per la compilazione del ricorso

 
Di seguito sono messi a disposizione del Cliente:

Files:
Modulo presentazione reclamo

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Creato 14-09-2022


ABF in parole semplici

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Creato 14-12-2020

Guida al ricorso ABF

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Creato 14-12-2020

Modulo ricorso ABF

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Creato 14-12-2020

Istruzioni compilazione ricorso ABF

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Creato 14-12-2020

Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami
Non sono pervenuti reclami nel corso del 2013.

Reclami 2014

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Creato 13-01-2016

Reclami 2015

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Creato 18-03-2016

Reclami 2016

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Creato 22-06-2017

Reclami 2017

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Creato 26-08-2018

Reclami 2018

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Creato 23-05-2019

Reclami 2019

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Creato 29-01-2021

Reclami 2020

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Creato 18-05-2022

Reclami 2021

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Creato 18-05-2022

Reclami 2022

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Creato 22-05-2023













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